LA DETRAZIONE FISCALE DEGLI INTERESSI
Gli INTERESSI PASSIVI dei mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e le spese accessorie sostenute per la stipula dell’atto, quale l’onorario del notaio, possono essere detratti dal reddito, entro determinati importi.
Le stesse detrazioni, seppur gli importi detraibili varino, spettano per i mutui finalizzati alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione principale.
Attualmente la DETRAZIONE è pari al 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati in dipendenza del mutuo, sino ad un importo massimo di 4.000 euro nel caso di acquisto, ovvero sino ad un importo massimo di euro 2.582,28 in caso di costruzione o ristrutturazione.
Tra gli oneri accessori detraibili rientrano l’imposta sostitutiva applicata sul mutuo – che comprende anche quella relativa all’iscrizione d’ipoteca – le spese d’istruttoria e di perizia e le spese notarili sostenute per la stipula del mutuo. Gli oneri accessori saranno detraibili esclusivamente nell’anno in cui sono state sostenute le relative spese e in ogni caso nei limiti del tetto massimo detraibile di cui sopra.
Qui parleremo in particolare delle DETRAZIONI INERENTI L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
Abitazione principale è quella in cui dimorano abitualmente il mutuatario e/o il coniuge, ovvero i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
La detrazione SPETTA a chi ha contratto un mutuo per acquistare la casa, anche se l’immobile sarà adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
Non è dunque necessario che si tratti di acquisto “prima casa”, poiché la normativa richiede esclusivamente che si tratti di immobile da adibire ad abitazione principale.
I concetti delle due leggi sono, infatti, diversi.
La prima casa è quella acquistata godendo dei relativi benefici fiscali; la casa principale è quella effettivamente adibita ad abitazione.
Quindi, anche se nell’atto di acquisto non sono richieste le cosiddette agevolazioni fiscali prima casa, potranno ugualmente essere portati in detrazione gli interessi passivi del mutuo nella misura prevista dalla legge, se trattasi di acquisto di abitazione principale.
Per poter godere delle detrazioni in oggetto il finanziamento deve essere necessariamente stipulato come mutuo; sono pertanto esclusi dalle detrazioni gli altri finanziamenti, anche se garantiti da ipoteca, come ad esempio le aperture di credito in conto corrente.
L’immobile deve essere acquistato dal mutuatario; non potrà pertanto usufruire della detrazione chi contrae un mutuo per pagare il prezzo di un immobile acquistato da persona diversa, anche se legato ad esso da un vincolo di coniugio, o se suo familiare.
È possibile detrarre dai redditi gli interessi passivi anche del mutuo finalizzato all’acquisto della sola nuda proprietà dell’immobile, non invece, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per il caso di mutuo finalizzato all’acquisto del diritto di usufrutto.
L’immobile acquistato deve essere effettivamente destinato ad abitazione principale del mutuatario o di un suo familiare entro 12 mesi dall’acquisto; ricordiamo pertanto che il termine è diverso rispetto a quello più lungo, pari a 18 mesi, richiesto per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” in sede di atto di compravendita.
L’acquisto dell’immobile deve essere avvenuto nell’anno precedente, ovvero deve avvenire entro l’anno successivo alla data di stipulazione del mutuo.
Qualora il mutuo sia stato contratto da più persone, il limite detraibile va ripartito tra le stesse. Ciascun contitolare del mutuo potrà pertanto usufruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, tranne nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, nel qual caso la detrazione spetterà a quest’ultimo per l’intero, sempreché il coniuge fiscalmente a carico sia comproprietario dell’immobile.
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