Imposte
La DONAZIONE è soggetta alle stesse IMPOSTE dettate per le successioni.
Le donazioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta di primo grado godono di una FRANCHIGIA di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, quelle a favore dei fratelli e delle sorelle di una franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario.
Se il beneficiario è un portatore di handicap grave, la franchigia è elevata a 1.500.000 euro, indipendentemente dal rapporto intercorrente con il donante.
Le ALIQUOTE variano in dipendenza del legame intercorrente tra donante e donatario.
Il valore imponibile è soggetto alle seguenti aliquote a seconda dei soggetti coinvolti:
- 4% sul valore eccedente la franchigia per genitori, figli e coniuge;
- 6% sul valore eccedente la franchigia per i fratelli;
- 6% senza alcuna franchigia per parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% senza alcuna franchigia per tutti gli altri soggetti.
Sono ESENTI dall’imposta talune donazioni quali ad esempio quelle a favore dello stato, di regioni, province e comuni o di altri enti pubblici, ovvero di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, Onlus, organizzazioni e partiti politici.
È altresì esente la donazione di un bene mobile considerabile di modico valore.
Se oggetto di donazione è un IMMOBILE, oltre al versamento dell’imposta di donazione, sono dovute anche le imposte ipotecarie in ragione del 2%, e le imposte catastali in ragione dell’1%, salvo si tratti di un’abitazione per la quale si possa godere delle agevolazioni “1° casa”, nel qual caso, tali imposte sono attualmente dovute in misura fissa di euro 200 ciascuna.
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