DONAZIONI INDIRETTE
Costituiscono DONAZIONI INDIRETTE tutte quelle attività o atti giuridici che – pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, cioè il risultato di una donazione – sono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione.
Sempre che ricorra lo spirito di liberalità, sono donazioni indirette, per ESEMPIO, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito al figlio), la remissione del debito (il creditore che libera il proprio debitore da un determinato debito), la clausola con cui si deviano gli effetti nascenti da un contratto a favore di un terzo.
Il caso più tipico di donazione indiretta è quello del genitore che interviene in atto, quale TERZO ADEMPIENTE, per pagare il prezzo di acquisto dell’immobile che sarà intestato al figlio.
Questo istituto è particolarmente vantaggioso dal punto di vista fiscale, in quanto non è soggetto ad autonoma tassazione – come avverrebbe nel caso fosse donato il denaro occorrente per pagare il prezzo d’acquisto.
Inoltre, chi procede a un acquisto deve avere la capacità patrimoniale e/o reddituale per effettuare quella determinata operazione. Qualora non si abbia tale capacità, è opportuno che venga evidenziato già nell’atto chi effettivamente paga il prezzo. Tale istituto è anche conforme alla normativa antiriciclaggio volta a tracciare la provenienza del denaro utilizzato nelle transazioni immobiliari.
Nel caso di donazione indiretta non è richiesta la forma dell’atto pubblico notarile, ma è pur sempre necessario rispettare la forma prescritta dalla legge per l’atto a mezzo del quale si realizza l’intento donativo.
Per scegliere la soluzione più propria, è bene in ogni caso farsi consigliare dal notaio.
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