Problematiche
Vogliamo qui brevemente parlarvi delle PROBLEMATICHE LEGATE A UNA DONAZIONE IMMOBILIARE.
Si dice spesso che gli immobili provenienti da una donazione sono difficilmente commerciabili, vediamo il perché.
Per capire tale problematica bisogna cominciare dalla normativa del codice civile in materia di successione.
La legge RISERVA una parte del patrimonio ereditario a favore di taluni soggetti (coniuge e figli, o in assenza di figli, coniuge e ascendenti).
Questa parte del patrimonio, che varia a seconda del numero dei soggetti legittimari, è formata dal valore di quello che viene relitto – ossia lasciato dal defunto – oltre al valore di quello che è stato da lui donato in vita.
Le donazioni potranno pertanto – una volta aperta la successione – rilevarsi lesive della quota di legittima riservata a taluni soggetti. Ciò accadrà qualora il defunto abbia disposto di beni il cui valore eccedeva la parte del proprio patrimonio cosiddetta disponibile.
I legittimari – alla morte del de cuius – hanno a disposizione l’ AZIONE DI RIDUZIONE, che serve appunto a “ridurre” tutti gli atti di disposizione – siano essi nascenti da disposizioni testamentarie ovvero da donazioni, anche indirette – fino a concorrenza della quota ad essi riservata.
L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione; pertanto una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.
Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie, in seguito si riducono le donazioni partendo dall’ultima e risalendo gradualmente a quelle anteriori.
Qualora il giudice dichiari la riduzione di una donazione, il legittimario leso potrà poi esperire la cosiddetta AZIONE DI RESTITUZIONE nei confronti del donatario, tenuto appunto a restituire il bene ricevuto.
Se nel frattempo questi ha alienato il bene ad altri e non ha un patrimonio sufficiente per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo – qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione – potrà chiedere la restituzione del bene anche al terzo acquirente.
Ecco che l’acquirente del bene si vedrà privato del suo diritto, o quantomeno del suo equivalente in denaro. Ad egli e’ infatti comunque data la facoltà di liberarsi dalla pretesa di restituzione in natura del bene mediante il versamento di una somma di denaro di valore corrispondente.
Solo dopo vent’anni dalla donazione, il terzo acquirente è pertanto sicuro di non subire più l’azione di restituzione da parte di un legittimario leso, salvo che non sia stata nel frattempo fatta OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE, poiché in tal caso il termine rimarrebbe invariato.
Ricordiamo che l’opposizione alla donazione conserva efficacia per vent’anni dalla sua trascrizione e può essere rinnovata prima della scadenza.
Tale diritto è rinunciabile, ma la rinuncia all’opposizione non vale come rinuncia all’azione di riduzione poiché la stessa può essere effettuata solo dopo la morte del donante.
Di fronte a tali problematiche, il consiglio è di valutare insieme al notaio le soluzioni possibili per evitare di compiere un atto che potrà in seguito essere impugnato, ricordandovi che non esiste una soluzione valida per tutti.
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