L’ACCETTAZIONE D’EREDITÀ
L’eredità si acquista con l’ACCETTAZIONE, che produce i suoi EFFETTI sin dal momento in cui si è aperta la successione.
Si tratta di un atto che non ammette l’apposizione di termini o di condizioni; così pure non è ammessa l’accettazione parziale.
Una volta esercitata l’accettazione, non sarà più possibile revocarla.
L’ACCETTAZIONE ESPRESSA si ha quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla, oppure ha assunto il titolo di erede. Per la sua validità è quindi necessaria la forma scritta; è, infatti, nulla l’accettazione verbale.
L’ACCETTAZIONE TACITA si verifica quando il chiamato all’eredità compie degli atti concludenti dai quali si desume la sua volontà di accettarla. Questa ipotesi si verifica – ad esempio – nel caso in cui siano effettuati pagamenti di debiti ereditari con denaro prelevato dall’eredità, come pure nel caso si riscuotano dei crediti del defunto, ovvero si vendano dei beni ereditari.
Giova qui ricordare che la presentazione della dichiarazione di successione non comporta accettazione d’eredità, cosicché qualora si disponga di un immobile ereditario – e non si sia prima proceduto a effettuare un’accettazione espressa d’eredità – il notaio rogante avrà cura di trascrivere nei Pubblici Registri Immobiliari la relativa accettazione tacita.
L’ACCETTAZIONE si verifica poi OPE LEGIS – anche contro la volontà del chiamato – sia nel caso di sottrazione dei beni ereditari, sia nel caso in cui il chiamato – che si trovi nel possesso di beni ereditari – non compia l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, ovvero non rinunci all’eredità negli stessi termini.
Il diritto di accettare l’eredità si PRESCRIVE in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione ovvero – in caso d’istituzione sotto condizione – dal giorno in cui si verifica la condizione.
Chiunque abbia interesse può però chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dovrà dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Se il chiamato all’eredità muore senza aver esercitato il suo diritto, questo si TRASMETTE ai suoi eredi; la regola si spiega considerando che il diritto di accettazione – avendo prevalente natura patrimoniale – si trasmette agli eredi quale parte del patrimonio del de cuius.
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