RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Si può RINUNZIARE ALL’EREDITÀ per diverse ragioni.
Ad esempio, perché si sa già che l’eredità risulta dannosa in quanto l’importo dei debiti ereditari è maggiore rispetto al valore dei beni lasciati dal defunto.
Oppure, si può rinunciare per “avvantaggiare” gli altri chiamati all’eredità, poiché chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato.
Nel caso di successione testamentaria, il testatore può aver già previsto chi sarà l’altro chiamato all’eredità nel caso in cui taluno dei primi chiamati non voglia – come nel caso di rinuncia – o anche non possa – perché ad esempio perché premorto – accettare l’eredità. Si parla in tal caso di “SOSTITUZIONE”.
In mancanza di tale previsione testamentaria – come pure nel caso di successione legittima, ossia in assenza di testamento – opera la cosiddetta “RAPPRESENTAZIONE”. Se il primo erede designato è un figlio oppure un fratello o una sorella del defunto – nel caso in cui questi non voglia o non possa accettare l’eredità – la stessa è offerta ai loro discendenti.
Nel caso non operi la rappresentazione, la legge prevede un ’“ACCRESCIMENTO” a favore degli altri coeredi relativamente alla quota d’eredità del rinunciante.
Coloro che si trovano nel POSSESSO DI BENI EREDITARI – come spesso il coniuge e i figli – hanno un breve termine – di tre mesi – per effettuare l’eventuale rinuncia, poiché diversamente sono considerati eredi anche contro la loro volontà.
Coloro che NON si trovano nel POSSESSO DI BENI EREDITARI dispongono, invece, di un termine assai più lungo – dieci anni dall’apertura della successione. In tal caso, se non si vuole acquistare l’eredità, si può anche non far nulla, poiché non si sarà mai considerati eredi, salvo ipotesi eccezionali come la sottrazione di beni ereditari.
Chi decide di rinunciare all’eredità deve farlo con una DICHIARAZIONE espressa e formale, mediante atto notarile – presso un qualsiasi notaio in Italia – ovvero mediante una dichiarazione resa davanti alla cancelleria del tribunale, ma solo in tal caso di quello ove il defunto aveva domicilio.
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