ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
Il chiamato all’eredità – qualora non voglia confondere il proprio patrimonio con quello del defunto, con ciò rispondendo dei debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio anche qualora i debiti del defunto siano superiori alle attività ereditarie – ha l’onere di ACCETTARE L’EREDITÀ CON BENEFICIO D’INVENTARIO.
Qualora il chiamato all’eredita’ si trovi nel possesso di beni ereditari deve compiere l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione, ovvero della notizia della devoluzione dell’eredità a suo favore – a pena di essere considerato erede puro e semplice.
In taluni casi, l’accettazione beneficiata non è facoltativa ma OBBLIGATORIA; in particolare devono accettare con beneficio d’inventario sia i minori, sia gli interdetti sia gli inabilitati. Devono inoltre accettare necessariamente con beneficio d’inventario le persone giuridiche, quali le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti.
La dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario deve essere resa con atto ricevuto da un notaio di qualunque distretto, ovvero davanti al cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
Di essa deve esserne data pubblicità mediante inserzione nel Registro delle successioni presso lo stesso Tribunale ove si è aperta la successione, nonché mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sempre del medesimo luogo.
La dichiarazione di accettazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, ossia da un verbale normalmente ricevuto da un notaio, riportante tutte le attività e passività del defunto.
Terminato l’inventario, l’erede diviene amministratore del patrimonio del de cuius. Egli deve amministrarlo sia nel suo interesse sia in quello prioritario dei creditori e dei legatari. Pagati i creditori e i legatari con l’attivo disponibile del patrimonio ereditario, l’erede non sarà responsabile per i crediti rimasti ancora insoddisfatti, mentre i creditori potranno ancora agire in regresso contro i legatari per le somme che sono ancora loro dovute.
Proprio perché amministra un patrimonio anche nell’interesse di altri, l’erede beneficiato è soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria.
Qualora intenda vendere beni ereditari dovrà previamente chiedere l’autorizzazione del Tribunale dove è stata aperta la successione a pena di decadere dal beneficio della separazione del proprio patrimonio con quello del defunto.
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