TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA D’EREDITÀ
Secondo il principio della cosiddetta “CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI” – sancito dal codice civile, -ogni atto che determina il trasferimento o la costituzione di diritti su beni immobili deve essere trascritto a carico di chi aliena e a favore di chi acquista.
L’idea che rende forse meglio tale principio è quella di una catena. Per poter trascrivere con pieno effetto a favore di una persona è necessario che risulti trascritto a favore di chi vuole disporre di un diritto il suo precedente acquisto.
L’acquisto per successione può derivare non solo da un’accettazione espressa – ossia da una dichiarazione espressa in un atto – ma anche da un comportamento concludente, quale un atto di disposizione di un diritto ereditario – ossia per accettazione tacita.
L’accettazione espressa di eredità non è peraltro un fenomeno frequente, poiché comporta i maggiori costi di un atto notarile.
Ricordiamo che la presentazione della dichiarazione di successione non comporta accettazione d’eredità – ma solo un adempimento fiscale a carico dei cosiddetti chiamati all’eredità – cosicché qualora non si sia provveduto ad accettare espressamente l’eredità mancherà nei Registri Immobiliari quel pezzo di catena che vale a saldare l’acquisto per successione.
La trascrizione della dichiarazione di successione effettuata da parte dell’Ufficio del Registro non vale peraltro a sanare il principio della continuità della trascrizione, costituendo solo conferma dell’avvenuto adempimento fiscale.
Ecco perché nel caso in cui si disponga di un bene ereditario, il notaio rogante, il più delle volte dovrà effettuare quella TRASCRIZIONE d’accettazione d’eredità cosiddetta tacita conseguente al compimento dell’atto stesso di disposizione, ponendo a carico dell’alienante le relative spese.
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