CONTRATTI DI CONVIVENZA
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016, la quale disciplina accanto alle UNIONI CIVILI, riservate alle unioni tra due persone dello stesso sesso, i RAPPORTI DI CONVIVENZA definendo “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti gli stessi diritti spettanti al coniuge in materia di ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’ di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza previste per i coniugi e i familiari.
Alla convivenza di fatto viene dato rilievo anche in tema di casa di abitazione, prevedendo, per il caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, che il convivente di fatto superstite abbia diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, lo stesso ha peraltro diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Inoltre, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facolta’ di succedergli nel contratto.
Ciascun convivente di fatto puo’ poi designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, sia per le decisioni in materia di salute, in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, sia in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Le esigenze sottese alle coppie di fatto sono molteplici. Basti solo pensare a quelle relative all’acquisto o all’affitto di una casa insieme, a quelle emergenti di fronte alla scelta magari di sacrificare la propria carriera lavorativa per impegnarsi nel lavoro domestico o nella crescita e nell’educazione dei figli comuni, come pure a quelle riguardanti i diritti successori.
Il CONTRATTO DI CONVIVENZA costituisce un’importante opportunità, poiché con esso tutte le coppie – sia etero che omosessuali – possono dettarsi delle regole, nell’ambito dei rapporti patrimoniali, che impegneranno entrambi i conviventi anche nell’eventualità della cessazione della convivenza per qualsiasi causa essa avvenga.
Il nostro studio sarà in grado di costruirvi il contratto più opportuno, quello “su misura” per voi, perché ogni coppia ha le proprie specifiche esigenze, provvedendo alla sua registrazione e alla trasmissione di copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, ai fini della sua opponibilità ai terzi.
Vi consigliamo pertanto di fissare un primo appuntamento gratuito con uno dei notai dello studio per valutare insieme questa opportunità.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni sui costi, clicca qui.