IL DIVORZIO
Il DIVORZIO viene dichiarato dal giudice con sentenza – su domanda anche di un solo coniuge – dopo che sia trascorso almeno un triennio dalla pronuncia della separazione.
Con la sentenza di divorzio cessano tutti gli effetti nascenti dal matrimonio, cessa pure il diritto al mantenimento, ma il giudice – in considerazione dello stato di bisogno in cui può versare uno degli ex coniugi – può stabilire a carico dell’altro un assegno cosiddetto divorzile.
Il coniuge divorziato perde tutti i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge; tuttavia, se godeva già dell’assegno divorzile e si trovi ancora in stato di necessità al momento della morte dell’ex coniuge, ha diritto di chiedere gli alimenti a carico dell’eredità.
Chi riceve l’assegno divorzile ha anche diritto a una quota pari al 40% dell’indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall’ex coniuge, ma solo con riferimento agli anni di vita matrimoniale.