LA COMUNIONE LEGALE
Al momento del matrimonio – in assenza di una diversa scelta – tra i coniugi s’instaura il regime della COMUNIONE LEGALE dei beni, in forza del quale tutti i beni acquistati in costanza di matrimonio, anche da uno solo di essi, cadono in comunione (diventano cioè di proprietà di entrambi), salvo si tratti di acquisto di beni cosiddetti “personali”.
Sono beni personali quelli acquistati prima del matrimonio – che rimangono di proprietà di ciascuno dei coniugi – ma anche quelli acquistati dopo, qualora il titolo d’acquisto sia una successione o una donazione; i beni ereditati o ricevuti in donazione non diventano pertanto comuni.
Non diventano comuni nemmeno i beni acquistati con il prezzo della vendita di un bene personale, o con il suo scambio, purché – qualora si tratti d’immobili o mobili registrati – intervenga comunque in atto l’altro coniuge per confermare la personalità del bene.
In vigenza del regime della comunione legale, gli atti di alienazione dei beni comuni, o gli atti di straordinaria amministrazione riguardanti gli stessi, richiedono l’intervento di entrambi i coniugi.
Regole particolari valgono per i beni destinati all’esercizio di un’impresa costituita dopo il matrimonio da uno solo dei coniugi.
Si ricorda che, in regime di comunione dei beni, non è ammessa una procura generale da un coniuge all’altro ed è anche discussa la possibilità di costituzione di una società di persone (s.n.c. oppure s.a.s.) tra coniugi.
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