PATTO DI FAMIGLIA
Il PATTO DI FAMIGLIA, introdotto dalla legge n. 55/2006, è una nuova forma di contratto tipico che con il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda, o una parte di essa; ovvero il titolare di partecipazioni societarie le trasferisce, in tutto o in parte, unicamente ad uno o più discendenti.
Esso deve essere sottoscritto per atto pubblico.
Al contratto devono necessariamente partecipare per manifestare il proprio consenso, anche il coniuge e tutti coloro che in quel momento sarebbero legittimari, ossia tutti coloro a cui la legge riserva una parte del patrimonio ereditario.
Chi riceve l’azienda o le partecipazioni societarie deve liquidare gli altri legittimari – pagando loro una somma corrispondente alla quota di eredità che spetterebbe loro – a meno che questi vi rinunzino in tutto o in parte.
Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie ha effetto immediato e definitivo; il contratto potrà essere sciolto o modificato solo con la manifestazione di volontà di tutti coloro che lo hanno sottoscritto.
L’azienda o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia non rientrano nella successione del disponente, e non è ammessa l’azione di riduzione relativamente ai beni oggetto di trasferimento.
Questo è uno dei contratti più difficili da gestire, in termini di rapporti interpersonali tra le parti interessate, poiché certamente coinvolge la “suscettibilità” di coloro che sono estromessi dalla conduzione di un’azienda o dalla gestione di partecipazioni in società.
Per questa ragione risultano necessarie una grande esperienza e capacità psicologica – oltre che professionale – da parte del notaio ed il nostro studio è in grado di garantirvele.
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