LA SEPARAZIONE DEI BENI
Il regime della SEPARAZIONE DEI BENI è il regime oggi più diffuso e ciò per molteplici ragioni.
Spesso e’ ad esempio preferito da chi svolge un’attività di lavoro autonomo, in quanto consente una maggiore flessibilità nelle scelte economiche della famiglia, anche sotto il profilo fiscale.
La SCELTA della separazione dei beni può essere fatta direttamente – all’atto della celebrazione del matrimonio – oppure con una convenzione matrimoniale per atto pubblico notarile.
L’atto notarile può essere stipulato anche prima di sposarsi e produrrà effetto dalla data del matrimonio; se stipulato dopo il matrimonio, produrrà effetto dalla data dell’atto, cosicché i beni acquistati in precedenza – in vigenza del regime di comunione legale – resteranno comunque comuni.
Qualora sia effettuata la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, non s’instaura tra i coniugi nessun meccanismo di acquisto “automatico” in comunione.
Se i coniugi vogliono acquistare insieme un bene, sarà pertanto necessario che entrambi partecipino al suo acquisto per quote, le quali potranno essere anche disuguali, magari per riflettere il diverso apporto economico fornito da ciascuno.
Ogni coniuge è poi libero di alienare i propri beni e di compiere tutti gli atti di amministrazione – sia ordinaria sia straordinaria – relativi agli stessi. Può quindi agire autonomamente, senza che si renda necessario alcun consenso o alcuna partecipazione dell’altro coniuge.
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