LA SEPARAZIONE PERSONALE
Anche qualora la SEPARAZIONE PERSONALE sia il frutto di un accordo tra i coniugi è necessario l’intervento del giudice chiamato a conferirgli efficacia legale attraverso la sua omologa.
La separazione cosiddetta di fatto non ha infatti alcuna rilevanza giuridica.
Con la separazione – sia essa consensuale o giudiziale – il matrimonio non cessa ma cessano solo taluni obblighi dallo stesso nascenti, quali quello di fedeltà e di coabitazione.
Cessa pure l’eventuale regime di comunione legale dei beni; tutti i beni acquistati successivamente alla separazione personale sono infatti di proprietà esclusiva del solo coniuge acquirente, nonostante fosse prima vigente il regime legale della comunione.
I beni già caduti in comunione, possono invece essere assegnati in proprietà esclusiva di un solo coniuge attraverso la stipulazione di un apposito atto di divisione.
Durante la separazione permane l’obbligo al mantenimento, oltre che dei figli, anche del coniuge che non sia indipendente economicamente.
Permangono anche tutti i diritti successori.
Il coniuge separato – fatta eccezione per il solo coniuge a cui sia stata addebitata la separazione – è sia un successore legittimo, che un cosiddetto legittimario.
Nel caso di morte di un coniuge separato l’altro coniuge è chiamato per legge all’eredità, mantenendo altresì tutti i diritti allo stesso spettanti in qualità di legittimario – ossia di soggetto a cui favore la legge riserva una parte del patrimonio anche contro la volontà del defunto.