I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DIPENDENTI DA SEPARAZIONE E DIVORZIO
Frequentemente in occasione della separazione personale o del divorzio – o meglio a causa di detti eventi – i coniugi, o ex coniugi, devono effettuare a favore dell’altro, o anche dei figli, dei TRASFERIMENTI IMMOBILIARI, spesso interessanti la ex casa coniugale.
Ricordiamo che tutti detti trasferimenti – qualora gli stessi siano espressamente previsti nei provvedimenti di omologa o di pronuncia della separazione personale, ovvero nella sentenza di divorzio – sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato che detta esenzione trova ancora applicazione – nonostante l’abrogazione a partire dal 1 gennaio 2014 di tutte le agevolazioni fiscali diverse da quelle previste per l’acquisto della prima casa.
L’esenzione, come sentenziato dalla Corte Costituzionale, opera altresì con riferimento ai trasferimenti effettuati in esecuzione degli impegni inerenti la separazione personale tra coniugi, nonostante tale esenzione sia espressamente prevista solo dalla legge sul divorzio.
Vi consigliamo di coinvolgere il vostro notaio di fiducia fin da subito, prima ancora di chiedere il suo intervento per rogitare l’atto di trasferimento immobiliare, in esecuzione degli impegni assunti in occasione della separazione o del divorzio.
I notai del nostro studio – quali professionisti esperti in diritto di famiglia – sono a vostra completa disposizione per fornirvi tutti i consigli e l’assistenza utile per risolvere con la minore conflittualità possibile la crisi del matrimonio.