FONDO PATRIMONIALE
I coniugi – ma anche un terzo – sia in presenza di figli sia in loro assenza, possono separare una parte del loro patrimonio, personale o comune, costituendo in FONDO PATRIMONIALE taluni beni, purché immobili o mobili iscritti in pubblici registri, per far fronte alle esigenze della famiglia.
I beni compresi nel fondo patrimoniale – di cui il costituente è solito riservarsi la proprietà – non sono assoggettati ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa o di un’attività professionale, ma anche – secondo la recente giurisprudenza di Cassazione – i debiti fiscali, qualora non siano connessi ad esigenze della famiglia.
Il fondo patrimoniale NON SERVE e anzi può comportare rilevanza penale, qualora sia costituito in frode ai creditori.
Non serve neppure per sottrarsi da debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, in quanto i creditori possono comunque impugnare la sua costituzione, sia con l’azione revocatoria fallimentare sia con l’azione revocatoria ordinaria.
Ecco quindi l’UTILITÀ di costituire il fondo stesso già nel momento in cui si decide di intraprendere un’attività lavorativa che può esporre a responsabilità patrimoniali, come nel caso di un’impresa, ovvero a responsabilità di tipo risarcitorio, come nel caso di un’attività professionale.
L’AMMINISTRAZIONE dei beni costituiti in fondo patrimoniale è soggetta alle regole proprie della comunione legale; pertanto, mentre per l’amministrazione ordinaria possono agire entrambi i coniugi in via disgiunta tra loro, per gli atti di straordinaria amministrazione – tra cui la vendita di un singolo bene costituito in fondo patrimoniale – è necessario l’intervento di entrambi i coniugi, anche se la proprietà dello stesso è di titolarità di uno solo dei coniugi.
Se poi i coniugi hanno figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale, salvo che nel relativo atto costitutivo, si sia – con apposita clausola – espressamente derogato al regime ordinario.
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