AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Le AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” sono concesse, oltre che per l’acquisto della piena proprietà dell’abitazione, anche per l’acquisto del diritto di usufrutto, uso o abitazione, o della sola nuda proprietà. Tali agevolazioni, dal 1° gennaio 2014, consentono l’applicazione di un’imposta di registro proporzionale in misura del 2% – in luogo di quella ordinaria del 9% – ovvero, nel caso di acquisto da costruttore, l’IVA ridotta al 4% – in luogo di quella ordinaria del 10%.
Per godere di queste agevolazioni occorrono, però, una serie di REQUISITI, oggettivi e soggettivi, che qui sono brevemente riassunti.
1) Innanzitutto, l’immobile acquistato deve essere un’abitazione non di lusso.
Le agevolazioni possono essere richieste anche per l’acquisto di un immobile in corso di costruzione purché, al termine della stessa, siano presenti le caratteristiche di abitazione non di lusso.
2) L’ubicazione dell’abitazione acquistata deve essere nel Comune di residenza dell’acquirente, ovvero in quello ove svolge la propria attività di lavoro o di studio. L’acquirente può richiedere le agevolazioni anche impegnandosi – con dichiarazione da rendere in atto – a trasferire la propria residenza nel Comune ove è sito l’immobile, entro diciotto mesi dall’acquisto. Trascorsi i termini di legge, se la residenza non viene trasferita, l’acquirente decade dalle agevolazioni ed è tenuto a pagare la differenza d’imposta, oltre alle sanzioni amministrative e agli interessi di legge.
Ai soli fini dell’acquisto agevolato – diversamente da quanto richiesto ai fini delle imposte dirette sulla proprietà – non è richiesto che l’acquirente adibisca l’immobile acquistato a propria abitazione principale.
Non è pertanto necessario che la residenza sia trasferita proprio nell’abitazione acquistata, ma è necessario che essa sia nel territorio del Comune in cui si trova l’abitazione.
3) L’acquirente non deve essere proprietario, né usufruttuario esclusivo o in comunione con il coniuge, di un’altra abitazione situata nel Comune ove è sito l’immobile da acquistare.
Non è dunque di ostacolo alla fruizione delle agevolazioni, l’essere proprietario ad esempio di un ufficio, come pure l’essere titolare del solo diritto di nuda proprietà – purché con persona diversa dal coniuge – di un’abitazione sita nello stesso Comune, sempreché per il suo acquisto non abbia già usufruito di tali agevolazioni.
4) L’acquirente non deve neppure essere proprietario, usufruttuario, o nudo proprietario, questa volta su tutto il territorio nazionale, di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.
La preclusione, in questo caso, riguarda anche la comproprietà di una quota, fatta eccezione per il caso in cui ciò che si sta acquistando sia l’altra quota di comproprietà, oppure il diritto di usufrutto o di nuda proprietà della stessa casa di abitazione per la quale in sede di acquisto si sia già usufruito delle agevolazioni “prima casa”.
Peraltro, a seguito della modifica introdotta dalla legge 208/2015, è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”, laddove ci si impegni ad alienare, a qualsiasi titolo, la precedente abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, entro un anno dall’acquisto della “nuova” prima casa.
Le agevolazioni non sono comunque precluse a chi acquista a titolo oneroso una “prima casa”, pur avendo goduto di detta agevolazione in sede di successione o donazione, poiché – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – gli ambiti di applicazione delle due leggi sono diversi.
È peraltro necessario che il Comune dove si sta acquistando a titolo oneroso, non coincida con quello in cui si è acquistato a titolo donativo o successorio, poiché in tal caso, verrebbe comunque meno il requisito di cui al punto 3.