TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Perché fare un PRELIMINARE TRASCRITTO?
Quando il tempo che intercorre tra il contratto preliminare e il contratto definitivo è lungo, quando dalle ispezioni eseguite emerge qualche particolare rischio, quando è stata pattuita una caparra molto alta, oppure quando il venditore esercita un’attività imprenditoriale soggetta a fallimento, suggeriamo di ricorrere al contratto preliminare per atto notarile che sarà – come per legge – non solo registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ma anche trascritto nei Registri Immobiliari, al fine della sua opponibilità ai terzi.
L’effetto della trascrizione del contratto preliminare è una sorta di “prenotazione” del futuro acquisto immobiliare.
Con la trascrizione del preliminare, le formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte poi sul bene in contratto non saranno, infatti, opponibili al promittente acquirente. Ciò significa che il promittente venditore non potrà vendere l’immobile ad altri e che i suoi eventuali creditori non potranno iscrivere ipoteca, né assoggettare l’immobile a pignoramento, con effetto verso il promittente acquirente.
La trascrizione del contratto preliminare garantisce inoltre un privilegio speciale sull’immobile per le somme dovute dal venditore all’acquirente, quale ad esempio la restituzione dell’acconto ovvero il pagamento del doppio della caparra per il caso d’inadempimento del promittente venditore.
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