ACQUISTO DI PERTINENZE ABITATIVE
È possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche in sede di acquisto di unità ad uso accessorio, destinate a costituire PERTINENZE DELL’ABITAZIONE – sia nel caso di acquisto contestuale a quello dell’abitazione, sia nel caso di acquisto successivo – sempreché l’abitazione alla quale detti beni vengono resi pertinenziali sia stata acquistata avvalendosi delle stesse agevolazioni.
I beni accessori riguardano le seguenti categorie catastali:
– C/2 (cantine, magazzini e locali di deposito);
– C/6 (rimesse, autorimesse, stalle e scuderie);
– C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Essi si devono trovare nello stesso Comune – o in Comune limitrofo – ove è sita l’abitazione alla quale vengono pertinenziati e in prossimità di essa, anche se non ubicate nello stesso stabile del bene principale.
Le agevolazioni potranno essere richieste per l’acquisto di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie catastali sopra elencate. Ad esempio sarà possibile acquistare con le agevolazioni “prima casa” una cantina e un box, ma non due cantine.
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