CONTRATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA
La COMPRAVENDITA è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritto reale su un bene, come ad esempio l’usufrutto o la nuda proprietà, verso il corrispettivo di un prezzo.
La compravendita d’immobili è considerata dal legislatore un contratto di particolare importanza sociale ed è per questo che, ai fini della sua opponibilità di fronte ai terzi, e quindi della sua trascrizione nei Registri Immobiliari – le cd. Conservatorie – è richiesto l’intervento del notaio. Quest’ultimo interviene, sia come professionista particolarmente qualificato, sia come pubblico ufficiale, attribuendo con ciò pubblica fede alle dichiarazioni contenute nell’atto.
Prima di stipulare l’atto, il notaio “indaga” la volontà delle parti per tradurre in linguaggio giuridico quanto dalle stesse desiderato, verifica che la proprietà sia nella piena disponibilità della parte venditrice, che non sia gravata da ipoteche o da altre formalità pregiudizievoli, controlla che l’immobile sia regolare dal punto di vista urbanistico e catastale, informa il cliente relativamente alle imposte connesse all’atto consigliando eventuali agevolazioni.
Dopo aver stipulato l’atto, il notaio provvede ad effettuare tutti gli adempimenti in via telematica, consistenti nella registrazione dell’atto, previo pagamento di tutte le imposte, nella voltura catastale – con l’intestazione dell’immobile alla parte acquirente – e nella trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari ai fini della sua opponibilità ai terzi.
Si ricorda che tutte le parti devono presentarsi al rogito con un documento d’identità in corso di validità e con il codice fiscale, affinché il notaio possa identificarle e svolgere tutti gli adempimenti necessari in tema di “antiriciclaggio”.
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