PAGAMENTO DEL PREZZO – DEPOSITO PREZZO
Al momento del rogito, la parte acquirente versa l’intero PREZZO, salvo che le parti abbiano concordato un pagamento dilazionato, ovvero il saldo prezzo, nel caso siano già stati pagati acconti o caparre da imputare al prezzo.
Il prezzo deve essere pagato mediante assegni circolari, se non diversamente concordato.
Ricordiamo che la legge vigente vieta i pagamenti in contanti per importi complessivi pari o superiore a 3.000 euro e che gli assegni d’importo superiore devono essere emessi con la clausola “non trasferibile”.
Le parti sono altresì tenute per legge a dichiarare, sotto responsabilità giurata, tutte le modalità di pagamento del prezzo, ivi incluse quelle relative ad acconti e caparre. Per questa ragione le parti sono tenute a consegnare al notaio una copia di tutti i pagamenti effettuati prima del rogito.
Con decorrenza dal 29 agosto 2017, (legge n. 124/2017) e’ facoltà anche di una sola delle parti, di richiedere al notaio rogante il DEPOSITO DEL PREZZO o del saldo prezzo su un conto intestato al notaio e a ciò dedicato, con l’incarico di versarlo al venditore dopo la trascrizione della compravendita e dopo aver verificato l’insussistenza di gravami diversi e ulteriori che possano pregiudicare l’acquisto.
Detto conto dedicato costituisce un patrimonio separato rispetto a quello del notaio ed è per legge impignorabile.
In ogni caso, il nostro studio vi assisterà in ogni fase della compravendita fornendovi tutte le indicazioni necessarie in ragione della specificità della vostra operazione e delle vostre esigenze.