CREDITO D’IMPOSTA PRIMA CASA
Qualora si proceda all’acquisto di una “PRIMA CASA” – entro un anno dall’alienazione di una precedente abitazione acquistata con tali agevolazioni – si avrà diritto ad un CREDITO D’IMPOSTA.
Questo credito è pari all’imposta di registro, ovvero all’iva, pagata in sede di primo acquisto.
Se il credito è superiore alla nuova imposta dovuta, lo stesso, si esaurisce in quest’ultima e non è rimborsabile.
Il credito d’imposta PUÒ ESSERE UTILIZZATO in diversi modi, a scelta della parte acquirente.
Potrà essere utilizzato immediatamente, in sede di acquisto della nuova “prima casa”, in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per quest’atto; non potrà peraltro essere utilizzato a valere sull’iva se il nuovo acquisto è soggetto a tale imposta.
Quando l’acquirente lo reputi più conveniente, il credito potrà essere utilizzato anche in un momento successivo:
– in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e denunce presentate successivamente al sorgere del credito,
ovvero
– in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base a dichiarazione da presentarsi successivamente al sorgere del credito
oppure
– in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 241/1997.
Qualora la parte voglia utilizzare immediatamente il credito, portandolo in detrazione dell’imposta di registro sul riacquisto, è necessario che la stessa ne faccia richiesta espressa in atto – indicando gli estremi degli atti di acquisto e di vendita del primo immobile agevolato – e precisando l’ammontare dell’imposta a suo tempo pagata. Per questo motivo sarà necessario fornire allo studio: copia dell’atto di acquisto e di quello di vendita, nonché la vecchia fattura d’acquisto se si trattava di atto soggetto ad iva (poiché anche l’iva pagata per il primo acquisto costituisce un credito che può essere portato in diminuzione dell’imposta di registro relativa al nuovo acquisto).
Il credito d’imposta continua a operare anche in caso siano vendute e riacquistate per più volte “prime case”. Per determinare il credito, si considera comunque, di volta in volta, solo quello dipendente dall’acquisto immediatamente precedente, non rilevando gli altri.
Ricordiamo che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2001 ha riconosciuto il credito d’imposta anche a chi ha acquistato un’abitazione in iva prima del 22 maggio 1993, seppur all’epoca – per fruire di tale minor aliquota – non fossero previsti particolari requisiti.
Sarà necessario, a tal fine, dichiarare nell’atto di acquisto della nuova abitazione di essere stato in possesso dei requisiti “prima casa”, in relazione all’immobile alienato, al momento del suo acquisto.