CESSIONE D’AZIENDA
La CESSIONE D’AZIENDA, ossia dell’insieme dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, necessita dell’intervento del notaio che provvederà a iscriverla presso il Registro delle Imprese competente.
Costituendo l’azienda una cosiddetta universalità, la cessione avrà per oggetto tutti i beni che la compongono, anche se non specificamente elencati, salvo che le parti convengano espressamente l’esclusione di determinati beni.
Può essere ceduto anche un singolo RAMO DI AZIENDA, ossia un insieme di beni e rapporti giuridici – quali crediti, debiti, e contratti -che, pur facenti parte di un’unica azienda, sono stati organizzati per l’esercizio di un’attività suscettibile di esercizio separato.
L’acquirente dell’azienda succede in tutti i CONTRATTI stipulati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, con la sola eccezione di quelli aventi carattere personale. La controparte ceduta potrà recedere entro tre mesi dalla notizia della cessione solo in presenza di una giusta causa.
Possono essere esclusi determinati contratti, purché non si tratti di rapporti di lavoro subordinato, avendo i dipendenti diritto alla conservazione del posto di lavoro anche con il nuovo titolare dell’azienda.
La DITTA – ossia il nome commerciale che contraddistingue l’imprenditore – e l’iNSEGNA – ossia il nome che contraddistingue i suoi locali – se non diversamente ed espressamente pattuito tra le parti, non sono oggetto di cessione. Ricordiamo che la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda.
Quanto ai CREDITI e ai DEBITI è necessario – anche in virtù delle diverse opinioni dottrinali e giurisprudenziali che si sono espresse in merito – inserire nel contratto di cessione una clausola che ne disciplini la loro sorte, prevedendo o escludendo espressamente la cessione dei crediti, o di taluni di essi, come pure prevedendo o escludendo espressamente la successione nei debiti o in taluni di essi.
Anche nel caso sia esclusa la successione nei debiti o in taluni debiti, ricordiamo che l’acquirente risponde comunque nei confronti dei terzi di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori; il che significa che laddove tali debiti non fossero onorati dal venditore, il creditore potrà sempre rivolgersi all’acquirente, il quale è chiamato a risponderne come garante.
Nel caso di DEBITI FISCALI, la disciplina è peraltro più gravosa. Il D.lgs. 472/1997 dispone, infatti, che il cessionario, ossia l’acquirente, entro i limiti del valore dell’azienda, sia responsabile in solido – previa escussione del cedente – per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili a violazioni tributarie commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti. È altresì responsabile, sempre negli stessi limiti, per le sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riguardano violazioni commesse in epoca anteriore.
La responsabilità dell’acquirente è peraltro limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria. È per questa ragione assai prudente richiedere il certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, che viene rilasciato – su richiesta dell’interessato – da tali uffici.
Infatti, in caso di certificato negativo, l’acquirente è liberato da questa responsabilità in solido. Del pari risulta liberato ove il certificato non sia stato rilasciato entro quaranta giorni dalla sua richiesta.
Ricordiamo infine che chi cede l’azienda è soggetto, salvo espressa deroga per accordo tra le parti, al DIVIETO DI CONCORRENZA per il periodo di cinque anni, ossia non potrà iniziare, nei cinque anni successivi, una nuova impresa che per oggetto o ubicazione possa fare concorrenza all’azienda ceduta.
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