SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI CAPITALI
Le cause di SCIOGLIMENTO proprie DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, oltre a quelle comuni a tutti i tipi di società, a cui rimandiamo, consistono nell’impossibilità di funzionamento o nella continuata inattività dell’assemblea e nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
In quest’ultimo caso, i soci potranno comunque deliberare di ricostituirlo o di trasformarsi in altro tipo compatibile con l’entità del capitale rimasto.
Alcune ipotesi di recesso dei soci possono da ultimo determinare una causa di scioglimento della società.
Gli EFFETTI dello scioglimento decorrono dal momento in cui è iscritta, presso il Registro delle Imprese competente, un’apposita dichiarazione resa dall’organo amministrativo che accerta la causa di scioglimento, ovvero, nel caso di scioglimento volontario, la relativa delibera assembleare.
Analogamente, è dalla data d’iscrizione presso il Registro delle Imprese, che decorrono gli effetti della delibera con cui sono nominati i liquidatori.
Nelle società di capitali, anche nel caso in cui manchino attività o passività da liquidare, il procedimento di liquidazione è inderogabile. Ricordiamo che gli amministratori che continuino l’attività sociale ignorando gli adempimenti di legge incorrono in responsabilità.
Con delibera adottata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto – previa eliminazione delle cause che hanno portato alla liquidazione – è possibile revocare lo stato di liquidazione. I soci dissenzienti hanno tuttavia diritto di recedere dalla società.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni anche sui costi, clicca qui