CESSIONI DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI
NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, di norma, salvo che lo statuto non preveda divieti o limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali, è necessario il solo consenso del cedente e del cessionario.
Dovrà peraltro valutarsi l’esistenza di eventuali clausole di prelazione a favore degli altri soci o di clausole di gradimento e il rispetto della procedura ivi prevista affinché il trasferimento possa essere loro opponibile.
Le cessioni di quote di S.R.L., a differenza delle cessioni di azioni, devono in ogni caso essere fatte per atto notarile ed essere iscritte nel competente Registro delle Imprese a cura del notaio rogante.
Le cessioni di azioni di S.P.A. e S.A.P.A. possono essere effettuate anche mediante girata apposta sul certificato azionario, autenticata dal notaio.
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