SCIOGLIMENTO SOCIETÀ
La fine dell’esercizio di un’impresa condotta in forma societaria comporta necessariamente lo SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ stessa, a cui deve essere data pubblicità mediante apposita iscrizione nel competente Registro delle Imprese a cura del notaio rogante.
Sinteticamente, possiamo ricordare che esistono cause di scioglimento che sono comuni a tutte le società, mentre altre sono peculiari ai differenti tipi sociali.
Le cause di scioglimento comuni sono il decorso del termine di durata fissato in sede di costituzione, il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e la volontà dei soci di porre fine alla società.
Tutte le società possono poi sciogliersi in virtù di cause espressamente previste dal singolo contratto sociale.
Verificatasi una causa di scioglimento, la società non si estingue immediatamente, ma entra in stato di LIQUIDAZIONE. Gli amministratori dovranno essere sostituiti dai liquidatori cui spetteranno anche i poteri di rappresentanza della società.
Durante la fase di liquidazione, il liquidatore dovrà provvedere a riscuotere i crediti, liquidare le attività e pagare gli eventuali debiti sociali, distribuendo infine fra i soci l’eventuale residuo attivo.
Al termine della fase di liquidazione i liquidatori dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione, chiedendo la cancellazione della società dal registro stesso.
Sarà solo con la cancellazione dal Registro delle Imprese che la società potrà dirsi estinta.
Qualora si voglia far cessare una società, vi consigliamo di rivolgervi prontamente allo studio notarile in modo che il notaio vi suggerisca l’intero iter da seguire per evitare di incorrere in sanzioni e/o in responsabilità personali.
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