SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI PERSONE
LE SOCIETÀ DI PERSONE SI SCIOLGONO, oltre che per le cause comuni a tutte le società, anche per il venir meno della pluralità dei soci, o per il venir meno, nella S.A.S., di una delle due categorie di soci previste.
In entrambi i casi è concesso un lasso di tempo, non superiore a sei mesi, per ricostituire la pluralità dei soci o la dualità delle categorie di soci; diversamente la società si scioglie.
Sia la S.A.S. sia la S.N.C. si sciolgono altresì per fallimento della società o per provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della stessa.
I liquidatori che subentrano agli amministratori non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto.
Prima che sia terminata la liquidazione, i soci possono tuttavia convenire di revocare lo stato di liquidazione per continuare la società, purché la decisione sia adottata all’unanimità e, ovviamente, sia eliminata la causa di scioglimento.
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