LE SOCIETÀ DI PERSONE
Le SOCIETÀ DI PERSONE sono costituite da tre differenti tipi sociali: la società semplice (S.S.), la società in nome collettivo (S.N.C.) e la società in accomandita semplice (S.A.S.)
Esse costituiscono il tipo sociale più semplice; la loro costituzione non richiede un capitale sociale minimo e sono in genere scelte dalla piccola impresa, in quanto anche la loro amministrazione richiede un minore dispendio economico.
Esse tuttavia comportano l’assunzione da parte dei soci di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ciò significa che il singolo socio risponde con tutto il proprio patrimonio per i debiti della società, fatta eccezione per i cosiddetti soci accomandanti nelle società in accomandita semplice.
La SOCIETÀ SEMPLICE può essere costituita solo per l’esercizio di attività agricola.
Qualora s’intenda iniziare l’esercizio di un’attività commerciale occorrerà scegliere tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
La S.N.C. è costituita da soci che assumono tutti responsabilità illimitata.
La S.A.S. è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
i soci accomandatari, ai quali è riservata l’amministrazione della società e che rispondono con tutto il loro patrimonio assumendo quindi responsabilità illimitata;
i soci accomandanti che rispondono solo nei limiti della loro partecipazione sociale.
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