LA SCISSIONE
La SCISSIONE può essere considerata come il fenomeno inverso della fusione; con essa tutto o parte del patrimonio di una società è attribuito ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, sicché i soci della società scissa – in cambio di detta attribuzione – si vedranno assegnare azioni o quote delle società beneficiarie.
La scissione è:
– PROPORZIONALE quando i soci delle società partecipanti alla scissione mantengono nelle società beneficiarie la stessa percentuale di partecipazione che avevano nella società scissa;
– NON PROPORZIONALE quando le quote di partecipazione di ciascun socio, nella scissa e nella beneficiaria, cambiano.
La scissione si dice totale, quando tutto il patrimonio della società scissa è attribuito alla o alle società beneficiarie, ovvero parziale, quando una parte del patrimonio rimane in capo alla società scissa.
La PROCEDURA è simile a quella descritta in tema di fusione, alla quale pertanto si rinvia; molte norme dettate per la fusione si applicano, infatti, con i dovuti adattamenti, alla scissione.
Avremo quindi un progetto di scissione che dovrà essere depositato nel registro delle imprese e poi approvato con le maggioranze di legge. Anche qui è previsto un termine per l’opposizione dei creditori della società scissa, decorrente dall’iscrizione della delibera dei soci nel competente Registro delle Imprese. L’atto di scissione produrrà effetto solo a seguito delle apposite iscrizioni nel registro delle imprese.
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