LE SOCIETÀ DI CAPITALI
Le SOCIETÀ DI CAPITALI sono costituite da tre differenti tipi sociali: la società a responsabilità limitata (S.R.L.), la società per azioni (S.P.A.) e la società in accomandita per azioni (S.A.A.)
Sono CARATTERIZZATE da una gestione più complessa e pertanto più onerosa rispetto alle società di persone; di contro, consentono una completa separazione patrimoniale tra il socio e la società, poiché per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. La responsabilità del socio è infatti limitata alla quota di capitale sottoscritta, fatta eccezione per i soci accomandatari delle S.A.A. la cui responsabilità è comunque illimitata.
Per queste ragioni, le società di capitali sono preferite dalle medie e grandi imprese, anche se soprattutto la società a responsabilità limitata (S.R.L.) – a seguito delle recenti riforme che l’hanno resa più “snella” – è spesso scelta dalla piccola impresa a ristretta base sociale, ossia pensata per essere composta da pochi soci, magari anche appartenenti a un unico gruppo familiare.
Sia la società a responsabilità limitata sia la società per azioni possono essere “unipersonali”, cioè avere un unico socio.
Le SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI, invece, come le società in accomandita semplice, devono necessariamente avere due categorie di soci, gli accomandatari – che assumono responsabilità illimitata – e gli accomandanti – che assumono responsabilità limitata al capitale sottoscritto.
La SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA può essere oggi costituita con un capitale sociale minimo di 1 euro e non richiede più il preventivo deposito presso una Banca del capitale sociale, potendo essere lo stesso versato direttamente nelle mani degli amministratori all’atto della sua costituzione.
Una forma ancora più semplice è la cosiddetta “S.R.L. semplificata” nata per agevolare l’imprenditoria, sopratutto giovanile.
La SOCIETÀ PER AZIONI è invece più adatta alla grande impresa, ovvero ad una società pensata per essere composta da una compagine sociale più ampia, rappresentata a volte anche da soci meri investitori. Essa è caratterizzata da una netta separazione tra proprietà e amministrazione, ha un capitale minimo attualmente fissato in 50.000 euro e un organo di controllo sulla regolarità della gestione e sulla contabilità obbligatorio per legge.
Per ogni chiarimento e/o informazione anche sui costi, clicca qui